Organi Collegiali a livello d’Istituto ( D. lgs 297/94)

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Organi Collegiali a livello d’Istituto ( D. lgs 297/94)

·       CONSIGLIO D’ISTITUTO

·       CONSIGLI DI CLASSE

o   Assemblea dei genitori e Comitato dei genitori

·       COLLEGIO dei DOCENTI

·       COMITATO DI VALUTAZIONE

 

CONSIGLIO DI ISTITUTO ( ex art. 8 D.lgs 297/ 94)


Il consiglio di circolo o di istituto, nelle scuole con popolazione scolastica fino a 500 alunni, è costituito da 14 componenti, di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside; nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e 8 rappresentanti dei genitori degli alunni, il direttore didattico o il preside.

I rappresentanti del personale docente sono eletti dal collegio dei docenti; quelli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario dal corrispondente personale di ruolo o non di ruolo in servizio nel circolo o nell'istituto; quelli dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori stessi o da chi ne fa legalmente le veci.

Funzionamento

Il consiglio di circolo o di istituto è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Può essere eletto anche un vice presidente.

Il consiglio di circolo o di istituto elegge nel suo seno una giunta esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della giunta fanno parte di diritto il direttore didattico o il preside, che la presiede ed ha la rappresentanza del circolo o dell'istituto, ed il capo dei servizi di segreteria che svolge anche funzioni di segretario della giunta stessa.

Le riunioni del consiglio hanno luogo in ore non coincidenti con l'orario di lezione.

I consigli di circolo o di istituto e la giunta esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Coloro che nel corso del triennio perdono i requisiti per essere eletti in consiglio vengono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste. ( in caso di esaurimento delle liste si procede a elezioni suppletive).

Nella Scuola Sec. I° C. Nivola , per il triennio 2014-15/2015-16/ 2016-17, il Consiglio d’istituto è costituito da 7 componenti:

  • 2 rappresentanti dei genitori degli alunni : Alberto Floris ( presidente ) ( un membro da sostituire)
  • 4 rappresentanti del personale docente: Paola Casula, Stefania Floris, Amalia Pasella, M.Bernardetta Pisano
  • il Dirigente scolastico: Gabriella Lanero

Compiti del Consiglio

Il consiglio di istituto definisce e adotta gli indirizzi generali; determina le forme di autofinanziamento della scuola; delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e stabilisce come impiegare i mezzi finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico.

Spetta al consiglio l’adozione del regolamento interno del circolo o dell’istituto, l’acquisto, il rinnovo e la conservazione di tutti i beni necessari alla vita della scuola, la decisione in merito alla partecipazione ad attività culturali, sportive e ricreative; delibera eventuali iniziative assistenziali.

Nel rispetto delle competenze del collegio dei docenti e dei consigli di intersezione, di interclasse e di classe, ha potere di deliberare sull’organizzazione e la programmazione della vita e dell’attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, per quanto riguarda i compiti e le funzioni che l’autonomia scolastica attribuisce alle singole scuole. In particolare adotta il Piano dell’offerta formativa elaborato dal collegio dei docenti.

Inoltre il consiglio di istituto indica i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all’assegnazione dei singoli docenti e al coordinamento organizzativo dei consigli di intersezione, di interclasse o di classe; esprime parere sull’andamento generale, didattico ed amministrativo, dell’istituto, stabilisce i criteri per l’espletamento dei servizi amministrativi ed esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici.

 

CONSIGLI DI CLASSE ( ex art. 5 d.lgs 297/94)

Il consiglio di classe negli istituti di istruzione secondaria è composti dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate.
Fanno parte, altresì, del consiglio di classe: quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe.

 

I consigli di classe sono presieduti dal Dirigente Scolastico oppure da un docente, membro del consiglio, delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni, col compito di coordinare le iniziative relative alla programmazione educativo-didattica e allo svolgimento delle attività,  di formulare proposte al collegio dei docenti e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

Fra le mansioni del consiglio di classe rientrano anche i provvedimenti disciplinari a carico degli studenti.

In sede di valutazione ( scrutini) il Consiglio di classe funziona con la sola presenza dei docenti.

 

Assemblee dei genitori  (Art. 15 D.Lgs 297 /94)

Le assemblee dei genitori possono essere di sezione, di classe o di istituto.

 I rappresentanti dei genitori nei consigli di classe possono esprimere un comitato dei genitori dell'istituto.
Qualora le assemblee si svolgano nei locali del circolo o istituto, la data e l'orario di svolgimento di ciascuna di esse debbono essere concordate di volta in volta con il Dirigente scolastico. In questo caso, l'assemblea di sezione o di classe è convocata su richiesta dei genitori eletti nei consigli di classe; l'assemblea di istituto è convocata su richiesta del presidente dell'assemblea, ove sia stato eletto, o della maggioranza del comitato dei genitori, oppure qualora la richiedano cento genitori negli istituti con popolazione scolastica fino a 500, duecento negli istituti con popolazione scolastica fino a 1000, trecento negli altri.

Il Dirigente scolastico, sentita la giunta esecutiva del consiglio di circolo o di istituto, autorizza la convocazione e i genitori promotori ne danno comunicazione mediante affissione di avviso all'albo, rendendo noto anche l'ordine del giorno. L'assemblea si svolge fuori dell'orario delle lezioni.

L'assemblea dei genitori deve darsi un regolamento per il proprio funzionamento che viene inviato in visione al consiglio di circolo o di istituto.

In relazione al numero dei partecipanti e alla disponibilità dei locali, l'assemblea di istituto può articolarsi in assemblee di classi parallele.

All'assemblea di sezione, di classe o di istituto possono partecipare con diritto di parola il direttore didattico o il preside e i docenti rispettivamente della sezione, della classe o dell'istituto.

 

Comitato dei Genitori

Il Comitato dei Genitori si costituisce per iniziativa dei genitori eletti come rappresentanti nei consigli di classe e interclasse. La costituzione del Comitato è facoltativa ed è sancita dall'art. 15 comma 2 del DL 297/94 - Testo Unico ("i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe e di interclasse possono esprimere un comitato dei genitori del circolo e dell'istituto").

La legge sull'autonomia scolastica stabilisce la possibilità per le Associazioni di fatto dei genitori di esprimere proposte e pareri di cui il Collegio Docenti e Consiglio d'Istituto o di Circolo devono tenere conto ai fini della messa a punto del P.T.O.F.

Il CdG puo' essere aperto alla partecipazione di tutti i genitori, ma in genere solo i rappresentanti di classe, di interclasse e di intersezione hanno diritto di voto.

Perche' la sua costituzione possa essere riconosciuta e' necessario che venga redatto uno statuto, che questo venga approvato dall'assemblea dei rappresentanti, e che venga nominato un Presidente. Altre eventuali cariche (Vicepresidente, Segretario, Coordinatori ecc..) sono facoltative.
E' compito del presidente indire le riunioni in base alle necessità del momento ed eventualmente allargare l'invito a tutti i genitori. Svolge essenzialmente una funzione di collegamento tra i rappresentanti di classe e di raccordo tra questi ultimi e gli eletti nel consiglio di istituto in ordine ai problemi emergenti nelle classi.

All'occorrenza si fa portavoce dei genitori che segnalano problemi riguardanti la scuola e gli studenti, perché e giusto che tutti si sentano rappresentati e ascoltati.

 

COLLEGIO DEI DOCENTI ( ART. 7 D. LGS 297/94)

Il collegio dei docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio in un Istituto Scolastico ed è presieduto dal Dirigente scolastico. Quest’ultimo si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio.

Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni, su convocazione del Dirigente scolastico o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti, ogni volta che vi siano decisioni importanti da prendere.

  • definisce annualmente la programmazione didattico-educativa, con particolare cura per le iniziative multi o interdisciplinari
  • formula proposte al Dirigente scolastico per la formazione e la composizione delle classi, per la formulazione dell’orario delle lezioni o per lo svolgimento delle altre attività scolastiche, tenuto conto dei criteri generali indicati dal Consiglio di Istituto
  • delibera la suddivisione dell’anno scolastico in trimestri o quadrimestri
  • valuta periodicamente l’efficacia complessiva dell’azione didattica in rapporto agli orientamenti e agli obiettivi programmati proponendo, ove necessario, opportune misure per il suo miglioramento
  • provvede all’adozione dei libri di testo, sentiti i Consigli di interclasse e, nei limiti delle disponibilità finanziarie indicate dal Consiglio di Istituto, alla scelta dei sussidi didattici;
  • adotta e promuove, nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione
  • promuove iniziative di aggiornamento rivolte ai docenti dell’Istituto
  • elegge al proprio interno i docenti che fanno parte del Comitato per la valutazione del servizio del personale insegnante
  • programma e attua le iniziative per il sostegno agli alunni con bisogni educativi diversi
  • delibera, per la parte di propria competenza, i progetti e le attività paraextrascolastiche miranti all’ampliamento dell’offerta formativa dell’Istituto.

COMITATO VALUTAZIONE  ( art. 11 Dlgs 297/94 novellato dal comma 129 della L.107/2015)

Il Comitato è istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; nessun compenso previsto per i membri;

dura in carica tre anni scolastici;

è presieduto dal dirigente scolastico;

i componenti dell’organo sono: tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto;

due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto;

un componente esterno individuato dall’ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.

i compiti del comitato

individua i criteri per la valorizzazione dei docenti i quali dovranno essere desunti sulla base di quanto indicato nelle lettere a), b), e c) dell’art.11.

 Esprime il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. Per lo svolgimento di tale compito l’organo è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai tre docenti e si integra con la partecipazione del docente cui sono affidate le funzioni di tutor;

in ultimo il comitato valuta il servizio di cui all’art. 448 (Valutazione del servizio del personale docente) su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico, ed esercita le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’art. 501 (Riabilitazione).